Il Comune ha chiesto un parere in ordine ad alcune problematiche inerenti ad un contenzioso tributario relativo all’ICI. In particolare, l’Ente si è posto determinate questioni relative all’attivazione di controlli atti a verificare l’abituale dimora, nell’alloggio di proprietà, del contribuente interessato. L’Amministrazione istante precisa di avere, con deliberazione giuntale, designato, in qualità di Responsabile dei Tributi comunali, un dipendente dell’Unione territoriale intercomunale cui il Comune partecipa[1]; a tale soggetto è stato conferito l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente ai tributi ed il medesimo ha inoltrato al Comune stesso una richiesta volta all’attivazione/effettuazione dei predetti controlli.
Preliminarmente si osserva che tale delibera risulta coerente con quanto già disposto dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione, con deliberazione n. 20 del 23 gennaio 2017, il quale in attesa di una compiuta definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del nuovo ente e prima di procedere all’individuazione di una logistica condivisa tra le diverse sedi degli uffici maggiormente strutturati, ha provveduto intanto a conferire a detto dipendente dell’Ente (Unione) le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa a tutti i tributi dei Comuni partecipanti (anche con riferimento all’ICI), compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti agli stessi.
Pertanto si è dell’avviso che anche l’accertamento in argomento (verifica del sussistere del requisito di dimora abituale del contribuente interessato), finalizzato all’acquisizione di elementi utili per la gestione di un contenzioso tributario, rientri nella competenza del predetto responsabile, che è tenuto ad attivarsi, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge, in ottemperanza alle vigenti norme regolamentari applicabili alla fattispecie.
A tal proposito si osserva che l’art. 8, comma 3, lett. k, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9[2] prevede, tra le altre funzioni, che gli operatori di polizia locale[3] forniscono supporto all’attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.
Le fonti regolamentari applicabili definiscono quindi i soggetti deputati ad effettuare gli accertamenti di cui si discute e le concrete modalità operative e procedurali.
Da ultimo, qualora non fosse possibile avvalersi del personale della polizia locale e la dotazione organica dell’Unione non avesse a disposizione personale sufficiente, si suggerisce l’eventuale ricorso allo strumento offerto dall’art. 56, comma 5, della l.r. 10/2016 il quale dispone che le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, di personale e di quanto necessario o comunque utile all’avvio dell’Unione. La competenza a deliberare in ordine alle predette intese è attribuita alle Giunte comunali.
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[1] A mente di quanto stabilito dall’art. 26, comma 1, lett. m), della l.r. 26/2014, il Comune esercita in forma associata, tramite l’Unione territoriale intercomunale cui partecipa, la funzione relativa alla gestione dei servizi tributari, a decorrere dal primo gennaio 2017, secondo la previsione dello Statuto dell’Unione.
[2] Recante Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
[3] Funzione transitata all’Unione, secondo la previsione statutaria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con progressivo trasferimento del relativo personale dei Comuni partecipanti.
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