La fattispecie enunciata nel quesito si inquadra nell’istituto dell’autotutela amministrativa disciplinato dal decreto ministeriale 37/97 che individua, in modalità non esaustiva, le casistiche dell’annullamento d’ufficio. Trova applicazione anche nel procedimento di accertamento dei tributi locali, come esplicitamente richiamato dal comma 162 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che obbliga di inserire adeguate indicazioni in tal senso. Ciò premesso, va subito chiarito che l’esercizio dell’autotutela in materia tributaria è alquanto peculiare e non ha carattere obbligatorio da parte dell’ente, fermo restando che l’atto di accertamento, decorsi i 60 giorni dalla notifica, diventa definitivo se non è stato impugnato dinanzi alla commissione tributaria. In ogni caso, l’atto di autotutela accolta da parte dell’ente con conseguente annullamento o revoca parziale dell’accertamento, non è impugnabile autonomamente, in quanto l’accertamento notificato inizialmente non subisce alcuna sospensione dei termini processuali per il fatto che il contribuente possa aver presentato un’istanza di annullamento o rettifica.
Sostanzialmente, l’autotutela ridefinisce una situazione che si compone del provvedimento originario e del provvedimento che corregge il carico originario. Quest’ultimo non è impugnabile autonomamente ma solo unitamente al primo atto, al quale va fatto riferimento per la decorrenza dei termini di impugnazione (60 gg dalla notifica dell’accertamento). L’autotutela non è infatti elencata tra gli atti che possono essere impugnati in CTP ( CTR Lombardia 4273/2016).
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