COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE REGGIO EMILIA – Sentenza 23 gennaio 2015, n. 5
La cancellazione della società dal Registro delle imprese ne causa l’estinzione, per cui l’accertamento o altro atto impositivo notificato e intestato alla società è da considerarsi inesistente, in quanto privo del soggetto nei cui confronti avanzare la pretesa.
Al riguardo, è stato sancito che: in virtù della riforma del diritto societario, i creditori insoddisfatti, ivi compreso, quindi, l’ufficio, possono agire solo nei confronti dei soci o dei liquidatori, con la precisazione che questi ultimi risponderanno solo se ne risulti acclarata la loro responsabilità (C.T. Prov. Lucca 20.4.2007 n. 176).
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