La sentenza verte sulla procedura selettiva relativa ai “Servizi di accertamento e riscossione dei tributi”, finalizzata alla abilitazione di fornitori per la categoria: servizi di supporto all’accertamento e alla riscossione in forma diretta per gli enti locali per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, indetta dalla centrale unica di committenza CONSIP, con riferimento alla quale è richiesto che i partecipanti siano soggetti affidatari delle attività di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) D.Lgs. n. 446/97.
Il TAR del Lazio ha confermato che, se l’attività richiesta al fornitore è di mero supporto all’attività dell’amministrazione locale non si può imporre come requisito per la partecipazione alla gara l’iscrizione all’albo dei concessionari.
La decisione ha comportato l’annullamento del bando consip/mepa che era stato aperto mesi fa solo a favore degli iscritti all’albo.
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