Accertamento con adesione – Mancato avviso al contribuente

La Corte dei Cassazione nella sentenza n. 26308/2016 ha stabilito che non è causa di nullità degli atti impositivi il mancato avviso al contribuente della facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione

30 January 2017
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Il Caso

La CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dal sig. I.M. nei confronti del Comune per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva solo parzialmente accolto, rideterminando in Euro 20,00 al mq, il valore del terreno, fissato dall’ente impositore in Euro 41,00 al mq ai fini dell’imponibile ICI.
Il ricorso proposto dal contribuente è avverso avvisi di accertamento per insufficiente pagamento di detto tributo, relativamente agli anni dal 2005 al 2007, relativamente a terreno di proprietà del contribuente avente destinazione urbanistica D2 secondo previsione del piano regolatore.

La Decisione della Corte

La Corte dei Cassazione nella sentenza n. 26308/2016 ha stabilito che non è causa di nullità degli atti impositivi il mancato avviso al contribuente della facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione, a norma del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, prescrivendo la L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. b) che gli atti dell’amministrazione finanziaria (cui sono equiparati gli atti impositivi degli enti locali) debbano indicare l’organo o l’autorità amministrativa presso la quale è possibile promuovere il loro riesame nel merito, dovendo intendersi le cause di nullità come tassative (cfr. Cass. sez. 5, 28 giugno 2016, n. 13322).

LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione n. 26308/2016

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