di Marcello Quecchia
Alcune sentenze delle corti di giustizia tributaria rispetto ad avvisi di accertamento in rettifica notificati dai Comuni per l’imposta di soggiorno comportano una riflessione sull’utilizzo esclusivo dei dati delle Questure messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.
Gli esercenti delle strutture ricettive, a fini di pubblica sicurezza, trasmettono alle Questure, tramite la piattaforma “Alloggiati web”, i dati relativi a tutti i soggetti ospitati dalla propria struttura.
L’utilizzo esclusivo ed acritico dei dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ordine al numero di soggetti ospitati da una struttura ricettiva, al fine di rettificare la dichiarazione presentata dal gestore della struttura ricettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 appare non in linea con i principi di leale collaborazione tra ente locale e soggetto responsabile del pagamento del tributo.
I dati forniti alle Questure infatti riguardano tutti i soggetti ospitati, inclusi quanti sono esenti per previsione di legge o regolamentare, ovvero possono godere di riduzioni di imposta.
I dati messi a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate devono dunque rappresentare un indice di attenzione con riguardo a situazioni di elevata discrepanza rispetto a quanto dichiarato dal responsabile della struttura ricettiva ai sensi dell’imposta di soggiorno, ma non devono essere utilizzati come metodo esclusivo per rettificare le dichiarazioni di tali esercenti.
In caso dunque di non ridotta differenza tra quanto indicato alla Questura e quanto dichiarato ai fini dell’imposta di soggiorno, è opportuno procedere ad un contraddittorio con il responsabile della struttura ricettiva, in modo da raggiungere un importante grado di conoscenza del numero e della natura dei soggetti ospitati.
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