A Trento Imu più leggera per i fabbricati rurali

Legge provinciale autorizza una riduzione dell’aliquota fino allo 0,1%

Italia Oggi
9 March 2012
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Imu più leggera per i fabbricati rurali della provincia di Trento. I comuni situati nella sola provincia di Trento possono deliberare già dall’anno in corso un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’Imu per i fabbricati rurali a uso strumentale, fino a un massimo dello 0,1%.
A disporlo è l’art. 1, comma 2, della legge provinciale provincia autonoma di Trento 7 febbraio 2012, n. 2, recante «Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012) e della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)», che inserisce l’art. 9-ter alla legge n. 18 del 2011.
Il nuovo articolo reca, infatti, «disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per i fabbricati rurali» e stabilisce, senza mezzi termini, che i comuni, dal 2012, «oltre a quanto previsto dall’articolo 13, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 possono stabilire un’ulteriore riduzione dell’aliquota dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali a uso strumentale fino a un massimo dello 0,1%».
Si deve ricordare che per detti fabbricati il richiamato art. 13, comma 8, secondo periodo, del decreto legge «salva Italia», già prevede un’aliquota Imu agevolata nella misura dello 0,2%, e già consente ai comuni di poterla ridurre fino allo 0,1%.
La norma provinciale va, quindi, ad aggiungere un’ulteriore possibilità di manovra dei comuni trentini in tale ambito e, riconoscendo a essi di ridurre ulteriormente l’aliquota fino ad un massimo dello 0,1%, spiana la strada all’esenzione dei fabbricati rurali a uso strumentale, come si legge, del resto, nella rubrica dello stesso art. 9-ter alla legge n. 18 del 2011.
È legittimo chiedersi come ciò sia possibile, visto che il legislatore statale è stato assai rigoroso nel riconoscere agevolazioni in materia di Imu, restringendo di molto gli spazi agevolativi prima riconosciuti ai fini Ici.
La risposta si trova nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con dpr 31 agosto 1972, n. 670, che all’art. 80, comma 1-bis dispone che: «Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione».
Si tratta, nei fatti, di una norma assai particolare che come molte di quelle presenti nello statuto della regione Trentino-Alto Adige, consentono ampie potestà di intervento da parte delle province autonome sia in materia di tributi erariali e sia, come nel caso specifico, in materia di tributi locali.
C’è da dire che, come si riscontra dalla stampa locale, molti comuni non hanno ben accettato questa «incursione» da parte della provincia trentina nel campo tributario, specialmente il relazione ad un tributo nuovo, come l’Imu, che presenta molte incertezze applicative che si sperava potessero essere risolte dal recente dl 2 marzo 2012, n. 16, ma, come è evidente, il testo delle norme sull’Imu, che pure era stato commentato dalla stampa specializzata, si è dissolto incredibilmente nel nulla.
Restano, ovviamente estranei all’intervento normativo provinciale i fabbricati rurali a uso abitativo che continuano a essere assoggettati ad imposizione secondo le regole stabilite, in generale per i fabbricati e, pertanto, a essi si applica l’aliquota ordinaria dello 0,76%, a meno che non siano adibiti ad abitazione principale, giacché in tale ipotesi trova applicazione l’aliquota ridotta dello 0,4%, la detrazione e relativa maggiorazione previste rispettivamente dall’art. 13, commi 7 e 10 del citato dl n. 201 del 2011.
Fortunatamente l’intervento della legge provinciale non intaccata la quota statale prevista dal comma 11 del citato art. 13, dal momento che essa è commisurata alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota ordinaria «alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8». Detta quota, infatti, deve essere sempre garantita allo stato per cui eventuali interventi normativi da parte delle autonomie speciali devono essere a ogni modo rispettosi della norma in esame.

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