di Antonio Chiarello
La Corte di cassazione sez. Tributaria con la recente Ordinanza del 16 gennaio 2025, n. 1054, puntualizza gli indici rilevatori dell’incertezza normativa ex art.6 del D.Lgs. n.472/97 a mente del quale non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito alle quali si riferiscono.
Viene ribadito che nel campo delle sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza e in modo univoco la norma giuridica in cui va sussunto il caso di specie.
Tale incertezza, per il Giudice di legittimità, è desumibile da alcuni indici, quali:
(1) la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
(2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
(3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
(4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
(5) l’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
(6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali;
(7) l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
(8) il contrasto fra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
(9) il contrasto fra opinioni dottrinali;
(10) l’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente (cfr. Cass. n. 4411/2022, Cass. n. 9531/2021, Cass. n. 12798/2020, Cass. n. 4047/2019).
Quindi, in presenza anche di uno solo dei predetti indici, la norma può considerarsi incerta o equivoca con conseguente accesso alla non debenza della pretesa sanzionatoria.
Ribadisce la Corte di cassazione che l‘incertezza normativa oggettiva assurge a causa di esenzione dalle sanzioni laddove sussista una condizione di insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione della legge, riferibile non a un generico contribuente, o a quelli che per la loro perizia siano capaci di una qualificata attività ermeneutica (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio Impositore, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata opzione esegetica.
Il Comune, quindi, non può sostituirsi al Giudice e stabilire se la disposizione normativa presenti incertezza, resta inteso, però, che lì dove, per la medesima questione, vi fossero già dei pronunciamenti del Giudice di legittimità che hanno statuito sull’incertezza, potrà tenerne conto ed emettere l’atto impositivo senza la irrogazione delle sanzioni.
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