di Enzo Cuzzola
Nella deliberazione n. 208/2024/PRSE, depositata il 9 dicembre 2024, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, è ritornata su due aspetti particolarmente delicati: il mantenimento dei residui attivi vetusti e l’inefficienza dell’attività di riscossione delle entrate proprie.
In relazione al mantenimento in bilancio dei residui attivi vetusti, i giudici hanno ricordato che la loro permanenza in contabilità deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell’Ente locale, che deve tener conto dell’effettiva esigibilità di tali crediti, al fine di assicurare la corretta determinazione del risultato di amministrazione. In merito, la giurisprudenza contabile ha chiarito che “l’ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 60/2021/PRSE).
Con riferimento al secondo aspetto, è stato ribadito che “l’inefficienza dell’attività di riscossione, imponendo il cospicuo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e, nei casi di specifica destinazione (come per le sanzioni al codice stradale), anche il vincolo della cassa (cfr. 17/SEZAUT/2023/QMIG), determina il blocco di una parte significativa di risorse. Con la duplice conseguenza negativa per l’Ente (e per la comunità amministrata, destinata a subirne le conseguenze) del mancato introito delle entrate e della sottrazione delle risorse in dotazione al perseguimento delle finalità istituzionali mediante l’accantonamento al fondo e, vieppiù, l’apposizione del vincolo di cassa” (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 316/PRSE).
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