di Maria Suppa
Con l’ordinanza n. 29225 del 12/11/2024, la Cassazione sottolinea che ai fini IMU (come già per l’ICI), nel caso di concessione su aree o beni demaniali o che si appartengono al patrimonio indisponibile, il soggetto passivo è il concessionario, tenuto, quindi, al pagamento del tributo, senza che vi sia la necessità di accertare se la concessione ha effetti reali o obbligatori.
I beni demaniali e i beni del patrimonio indisponibile nell’IMU
Come noto, i beni del demanio sono definiti dall’art. 822 e ss. c.c., i quali individuano in modo preciso le tipologie di beni e la necessità che gli stessi appartengano allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali, mentre i beni del patrimonio indisponibile sono definiti dall’art. 826 c.c..
Determinante è, però, la loro comune destinazione a finalità di pubblico interesse.
In sostanza, sia i beni demaniali che quelli del patrimonio indisponibile appartengono alla categoria generale dei beni pubblici ovvero quel complesso di beni appartenenti, a qualsiasi titolo, allo Stato o ad un altro ente pubblico, siano essi destinati direttamente al servizio della collettività mediante l’uso immediato, oppure siano diretti a procurare i mezzi da impiegare nell’approntamento dei servizi di pubblica utilità, non sussistendo, quindi, tra le due categorie, una sostanziale differenza quanto alla funzione esercitata (Cass.ord.9951/2023).
L’attribuzione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, nonché degli enti pubblici territoriali e non, peraltro, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione è sempre riconducibile alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrativa.
Sul punto, vi è l’arresto della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico possono essere trasferiti nella disponibilità di terzi perché ne facciano un uso ben determinato solo mediante concessione amministrativa, non rilevando affatto il nomen iuris del rapporto instaurato, ma solamente la natura giuridica del bene (Cass.sez.civ.ord.n.21965 del 03/09/2019; Cass.sez.civ.ord.n.8325 del 04/04/2018; Cass.S.U. sent.n.6019 del 25/03/2016).
Sotto il profilo della soggettività passiva IMU, ne consegue per la Suprema Corte, che anche nel caso di beni che appartengono al patrimonio indisponibile, il concessionario è da ritenersi soggetto passivo, sussistendo, anche in tale caso, l’eadem ratio che ha giustificato la soggettività passiva del concessionario di beni demaniali (Cass.sent.23678 del 28/10/2020).
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