di Maria Suppa
Con la sentenza n.548/2024, depositata il 12/11/2024, la CGT di primo grado di Bergamo, sez.2, conferma la soggettività passiva IMU del titolare di immobili pignorati.
La Corte di merito, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, ha, quindi, statuito che la nozione di “possesso” (richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo d’imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore, in tale contesto normativo, è, pertanto, il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile.
Presupposto e soggettività passiva IMU nella giurisprudenza della Cassazione.
La norma sull’IMU individua nel possesso di immobili il presupposto impositivo, mentre l’art.9, co.1, D.Lgs 23/2011 e, a decorrere dal 2020, il co.743, L.160/2019, specificano che i soggetti passivi sono il proprietario e il titolare di uno degli atri diritti reali, ovvero, del diritto di uso, usufrutto, abitazione, superficie ed enfiteusi.
Dal combinato disposto normativo emerge in maniera chiara che, ai fini imu, il soggetto passivo è colui che possiede l’immobile in ragione della titolarità di un diritto di proprietà o di uno degli altri diritti reali specificatamente elencati dalla norma d’imposta.
Per la Cassazione, pertanto, il presupposto d’imposta non può essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, ma si sostanzia soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale.
Ciò che rileva, quindi, ai fini della soggettività passiva imu, non è la disponibilità del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore, ciò in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta, risultando, quindi, del tutto irrilevante la eventuale mancanza di redditività del bene sottoposto a tassazione, così come la circostanza che l’immobile non sia nella disponibilità del proprietario.
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