I vizi della notifica

La Suprema Corte si è espressa in ambito di vizi della notifica, evidenziando la differenza fra notifica nulla e notifica inesistente, nonché la diversa efficacia che queste esplicano.

24 October 2024
Modifica zoom
100%

di Stefania Zammarchi

Con la recente pronuncia n. 24329 del 10 settembre 2024, la Suprema Corte si è espressa in ambito di vizi della notifica, evidenziando la differenza fra notifica nulla e notifica inesistente, nonché la diversa efficacia che queste esplicano.

Indice


La questione esaminata dai giudici di legittimità

Con la citata Ordinanza n. 24329/2024, la Cassazione è stata chiamata a dirimere una controversia in cui è stato presentato ricorso contro la sentenza di appello che aveva ritenuto inesistente la notifica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. La Corte di appello aveva dichiarato inesistente la notifica, in quanto effettuata presso i procuratori costituiti, senza l’indicazione della loro qualifica, benché tale indirizzo costituisse il domicilio eletto dal soggetto richiedente il decreto ingiuntivo. I giudici di Piazza Cavour hanno considerato fondata la pretesa del ricorrente, ritenendo che la notifica in contestazione fosse da qualificarsi come nulla, e non inesistente.


La differenza fra notifica inesistente e notifica nulla

Al fine di assumere la propria decisione, i giudici di legittimità hanno illustrato i diversi presupposti della notifica inesistente, rispetto alla notifica nulla, mettendo in luce il differente effetto che da ciò ne deriva. Nel dettaglio, la Cassazione ha ribadito che, secondo l’orientamento della medesima Corte, è da considerare inesistente la notifica “quando manchi del tutto, ovvero si stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa”. Dunque, l’inesistenza sussiste qualora non sia ravvisabile alcun collegamento con il destinatario della notifica. Diversa da tale circostanza, quella in cui sia possibile rintracciare un rapporto con quest’ultimo: in tale ipotesi la notificazione è nulla e, pertanto, sanabile. Richiamando precedenti arresti, con particolare riferimento alla pronuncia delle Sezioni Unite, n. 14196/2016, gli Ermellini hanno chiarito che la notificazione nulla è sanabile con effetto retroattivo, mediante la costituzione del convenuto o attraverso “la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice”. Dunque, è possibile qualificare la notifica come inesistente e improduttiva di effetti nell’ipotesi in cui sia avvenuta in un luogo diverso da quello indicato dalla normativa di riferimento o nel caso in cui l’atto sia stato consegnato ad un soggetto non abilitato a riceverlo: in queste condizioni, la notifica è insanabile.

Qualora, di contro, la procedura di notificazione abbia raggiunto il proprio obiettivo, la notifica, benché viziata è sanabile in quanto nulla, in ragione del fatto che ha raggiunto lo scopo che si era prefissata, attraverso la presentazione del ricorso da parte del destinatario. Secondo il parere dei giudici di legittimità, la contestazione dell’atto notificato rappresenta la prova che il soggetto a cui questo è destinato ne ha avuto l’effettiva conoscenza. La Suprema Corte ha, altresì, precisato che i vizi della notifica che non riconducono all’inesistenza “ricadono nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, sia pure compiuta al solo fine di eccepire la nullità”.


Le modifiche normative sui vizi della notificazione apportate come introdotte con la revisioni dello Statuto dei diritti del contribuente

Come è noto, con la riforma operata dal D.Lgs. n. 219/2023, hanno fatto ingresso specifiche previsioni sui vizi della notifica degli atti tributari, con l’innovativa disciplina dettata dall’art. 7-sexies della Legge n. 212/2000. La decisione assunta con l’Ordinanza in commento è aderente alle nuove disposizioni normative introdotte dal Legislatore della riforma che pongono una chiara distinzione fra le due ipotesi di vizio della notifica. Dunque, la posizione assunta dalla Cassazione considera insanabile la notifica inesistente, mentre è sanabile la notifica irregolare.

Ne discende che, nell’ipotesi in cui venga presentato ricorso dal destinatario, è rinvenibile il collegamento fra quest’ultimo e la persona nei cui confronti è avvenuta la notifica. Pertanto, perché la notifica sia inesistente è necessario che questa sia attivata mediante un procedimento non previsto dalla normativa ed in un luogo diverso rispetto a quello da questa stabilito o, ancora, avvenga nei confronti di un soggetto non abilitato a riceverla.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento