Agevolazione IMU per beni merce acquistati e non costruiti

Gli immobili non costruiti dall’impresa, bensì acquistati, ristrutturati e posti in vendita, possono godere dell’esenzione IMU in esame?

15 October 2024
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L’art. 1, comma 751, della legge n. 160/2019 prevede l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.

Si ricorda che per poter fruire dell’agevolazione:
– la destinazione alla vendita deve essere manifestata nel bilancio dell’impresa inserendo tale fabbricato tra le rimanenze dell’attivo circolante, e non tra le immobilizzazioni;
– l’impresa-soggetto passivo IMU deve presentare la dichiarazione richiesta dall’art. 2, comma 5-bis, del DL n. 102/2013 e dall’art. 1, comma 769, ultimo periodo, della legge n. 160/2019.

Qualora questi immobili non siano stati costruiti dall’impresa, bensì acquistati, ristrutturati e posti in vendita, possono godere dell’esenzione IMU in esame?

La sentenza della Cassazione n. 3094/2024 fornisce una precisa risposta alla domanda sopra riportata.

Il giudice di legittimità ha indicato come l’agevolazione tributaria, per orientamento consolidato, non possa essere fruita per situazioni non previste dalle norme, non potendosi peraltro applicare il principio dell’analogia in tale materia.

Dalla lettura della citata sentenza n. 3094/2024 si rileva che:
la norma agevolativa (il citato comma 751) non prevede la fattispecie del fabbricato acquistato, anche se per una successiva attività di ristrutturazione;
il più volte citato comma 751 mira ad agevolare la fattispecie di fabbricati costruiti e destinati alla vendita, con l’intento di favorire le imprese operanti nel settore, prevedendo una importante agevolazione tributaria che impedisca un costo rilevante per il magazzino dell’impresa;
nel caso dell’acquisto dell’immobile da ristrutturare, la destinazione immediata alla vendita una volta terminata la ristrutturazione è difficilmente verificabile. La Cassazione ha pertanto negato l’agevolazione per la fattispecie sopra esaminata.

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