Con la sentenza n. 25713/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che, pur non avendo il Cosap (Canone occupazione suolo pubblico) natura tributaria, la sua impugnazione segue logiche simili a quelle degli avvisi di accertamento tributari.
L’onere della prova dei presupposti impositivi, infatti, ricade sull’ente pubblico che richiede il pagamento, il quale si configura come attore sostanziale, anche se processualmente convenuto. La decisione ha portato al rinvio del caso alla Corte d’appello di Milano.
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