Incentivi per funzioni tecniche
L’art. 45 c.3 del D.Lgs. 36/2023 dispone che “Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione”. Non comprende formalmente l’IRAP che è un onere posto ad esclusivo carico dell’amministrazione, tenuta al versamento del tributo.
In assenza di indirizzo unitario, gli Enti procedendo nei seguenti modi alternativi: A)Accantonamento somme a titolo di IRAP a carico dell’Ente aggiuntivo rispetto allo stanziamento del 2% (art. 45 c.2);
B)L’Irap viene compresa nello stanziamento complessivo del 2% gravando direttamente sulla quota dell’80% (art. 45 c.3);
C)Per contemperare l’equilibrio finanziario ed evitare di imputare l’Irap direttamente a carico del dipendente, gli Enti, in linea con la Cassazione (Cass. civ. sez. lavoro ord. 13/08/2019 n.21398), quantificano e creano una riserva indisponibile a titolo di Irap che grava direttamente sulla quota del 20% (art. 45 c.5) e successivamente procedono alla ripartizione dell’incentivo (quota 80% – art. 45 c.3) ai dipendenti interessati al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Si richiede quale sia la modalità corretta da applicare tra quelle suindicate A, B e C.
L’irap dovrà trovare copertura nel quadro economico dell’intervento. Si veda l’art. 10, co. 4, dello schema di “disciplina per la corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. N. 36/2023”.
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