Con la risposta all’interpello n. 183 del 12 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento IVA delle componenti perequative della TARI. La questione è stata sollevata da una società incaricata da un Comune per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti e per la riscossione della TARI, applicata come tariffa corrispettivo. La società applicava l’IVA al 10% sulle fatture emesse agli utenti, ma sorgeva il dubbio sul trattamento delle componenti perequative introdotte dalla delibera Arera 386/2023.
Le componenti UR1a, per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, e UR2a, per le agevolazioni tariffarie in caso di eventi eccezionali o calamità, vengono aggiunte alle richieste di pagamento della TARI. L’Agenzia ha chiarito che tali componenti concorrono alla determinazione della base imponibile IVA, in quanto parte integrante del costo complessivo del servizio. Pertanto, esse sono soggette all’aliquota del 10%, in linea con la tariffa corrispettivo applicata al servizio di gestione rifiuti.
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