Autotutela obbligatoria: mancato esercizio a rischio danno erariale

Con un atto di orientamento del 15 luglio 2024 l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali ha evidenziato che a seguito dell’introduzione dell’istituto dell’autotutela obbligatoria gli enti locali

27 August 2024
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Con un atto di orientamento del 15 luglio 2024 l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, insediato al Ministero degli Interni, ha evidenziato che a seguito dell’introduzione dell’istituto dell’autotutela obbligatoria gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione.

Com’è noto, il d.lgs. 219/2023 ha cambiato radicalmente il quadro normativo e giurisprudenziale dell’autotutela, basato sul carattere discrezionale del potere di annullamento e sulla non impugnabilità del diniego, introducendo l’autotutela obbligatoria (art. 10-quater legge 212/2000). Dal 18/1/2024 l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere in tutto o in parte all’annullamento degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione senza che il contribuente proponga l’apposita istanza, “anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi“. La procedura si attiva soltanto neicasi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione” che sono riferiti a:

– errore di persona;

– errore di calcolo;

– errore sull’individuazione del tributo;

– errore materiale del contribuente,

– facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

– errore sul presupposto dell’imposta; mancata considerazione di pagamenti di imposte regolarmente eseguiti;

– mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

Deve però trattarsi di vizi manifesti non fondati su attività interpretativa e comunque l’autotutela obbligatoria non scatta se è intervenuta la sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione Finanziaria “nonché in caso di atti definitivi dopo che è decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione“.

Ebbene, con l’atto di orientamento del 15/7/2024 l’Osservatorio del Viminale evidenzia la novità di interesse per gli enti locali rappresentata dall’intervenuta introduzione dell’istituto dell’“autotutela obbligatoria” ad opera del d.lgs. n. 219/2023 che ha aggiunto l’art. 10-quater (Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) alla legge n. 212/2000.

Detto istituto costituisce una novità nella tradizione fiscale italiana, implicando, da parte degli enti impositori, attenzione nella sua applicazione. In particolare, gli enti sono ora chiamati a monitorare con attenzione i propri atti di imposizione, procedendo, nei casi previsti dalla legge, in tutto o in parte, all’annullamento di detti atti ovvero alla rinuncia all’imposizione, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater citato) e, dunque, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei casi ora indicati dalla legge.

Tale attività di monitoraggio deve essere intesa a prevenire contenzioso tributario dal quale potrebbero derivare oneri a carico degli enti sia sotto il profilo di eventuali condanne alle spese del giudizio innanzi alle Corti tributarie sia per riattivare, in modo tempestivo, l’azione impositiva.

Eventuali inadempimenti all’esercizio della richiamata normativa in tema di autotutela obbligatoria potrebbe peraltro esporre gli amministratori ad azioni di danno per responsabilità erariale.

L’Osservatorio pronuncia quindi il seguente atto di orientamento: “A seguito dell’introduzione dell’art. 10-quater nella legge 27 luglio 2000, n. 212 – che ha introdotto l’istituto dell’autotutela obbligatoria – gli enti locali sono chiamati ad un attento monitoraggio della propria attività impositiva, allo scopo di prevenire dispendioso contenzioso tributario o anche per riattivare in modo tempestivo l’azione di riscossione, secondo le diverse tipologie dei tributi”.

Il riferimento all’applicazione della “sentenza dell’art. 86, comma 2, Tuel”, presente nel provvedimento, è un refuso causato da altro atto di orientamento pubblicato in pari data.

L’atto di orientamento del Viminale conferma la necessità di “classificare” le istanze di autotutela che pervengono ai Comuni, distinguendo quelle facoltative da quelle obbligatorie (che impongono una risposta), considerato peraltro che, ai sensi del novellato art. 21 del d.lgs. 546/92, in caso di silenzio-rifiuto il ricorso può essere notificato dopo che sono decorsi 90 giorni dalla domanda di autotutela, che può essere presentata fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

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