IMU: necessaria dichiarazione per esonero enti non commerciali

E’ necessaria la dichiarazione per poter usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli enti non commerciali

2 August 2024
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Con l’ordinanza n. 20290 del 23/7/2024 la Cassazione ha ribadito il proprio orientamento secondo cui è necessaria la dichiarazione per poter usufruire dell’esonero dall’IMU previsto per gli enti non commerciali.

Nel caso in esame un istituto religioso presentava ricorso avverso un avviso di accertamento IMU 2013 per un complesso immobiliare che, nonostante l’uso promiscuo, aveva formato oggetto di dichiarazione IMU, quale unità immobiliare esente, per l’intera sua superficie, essendo destinato per lo più a finalità di culto e solo in minima parte concesso in locazione a terzi.

Il Comune eccepiva che l’istituto religioso aveva omessa di presentare la dichiarazione IMU ai fini del conseguimento dell’agevolazione IMU per gli immobili ad uso promiscuo.

Il giudizio di merito si concludeva sfavorevolmente per l’istituto religioso, che proponeva ricorso in Cassazione eccependo, in particolare, che la dichiarazione a fini IMU avrebbe dovuto ritenersi disciplinata dal d.lgs. n. 23/2011, art. 9, comma 6, e dal d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 12-ter, conv. in l. n. 214 del 2011, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al d.m. 30 ottobre 2012 (adottato ai sensi dell’ art. 9, comma 6, e dell’ art. 13, comma 12-ter, citati) alla cui stregua al contribuente non potevano essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione, tenuto conto altresì della persistente efficacia delle dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI. Conseguentemente, alcuna decadenza poteva correlarsi a fronte dell’omessa dichiarazione prevista dall’art. 91-bis del d.l. n. 1 del 2012, decadenza che, peraltro, nemmeno avrebbe potuto introdursi per via regolamentare da parte dell’Ente Locale.

La Cassazione respinge il ricorso dell’istituto religioso, ricostruendo il quadro normativo di riferimento che impone la presentazione della dichiarazione, come da d.m. 26/6/2014.

Ebbene, al riguardo la Cassazione ha già avuto modo di rilevare, in tema di IMU (ed in fattispecie di unità immobiliare adibita in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie),che, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto, si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione (Cass., 7 novembre 2022, n. 32742).

La Corte, con riferimento ai tributi periodici sui rifiuti, ha più volte statuito l’obbligo di dichiarazione delle superfici esenti o destinate a trattamenti di favore (in particolare, in ordine alla tassa rifiuti), più volte affermata anche in tema di imposte indirette. Va, ancora, considerato che la dichiarazione in discorso viene in rilievo, ai fini del godimento dell’agevolazione tributaria nel caso di unità immobiliare a «utilizzazione mista», come modalità alternativa all’accatastamento (con attribuzione di rendita) dell’immobile, o di sua porzione, dotati di «autonomia funzionale e reddituale permanente», così che l’atto di parte assolve ad un imprescindibile onere informativo che presuppone, per l’appunto, l’omessa presentazione di una dichiarazione di variazione catastale.

Inoltre, alcuna implicazione può trarsi dalla dedotta natura sperimentale dell’IMU, avendo lo stesso legislatore precisato che «L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU» (l. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 703) e risultando che le disposizioni introdotte dal d.l. n. 1 del 2012, art. 91-bis, cit., erano specificamente dirette a rendere compatibile la disciplina interna con quella eurounitaria in tema di aiuti di Stato, essendosi rilevato che il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo dell’unità immobiliare avvenga con modalità non commerciali.

Inconferente risulta, altresì, il riferimento operato dal ricorrente a disposizioni di natura regolamentare adottate dall’Ente locale, venendo in considerazione nella fattispecie, come anticipato, una disciplina del règime di esenzione del tributo fondata su disposizioni di legge e su conseguenti disposizioni regolamentari di attuazione.

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