Imposta di soggiorno bifronte

di PAOLO CERVERIZZO – Contrasti sulla giurisdizione. Revisori con armi spuntate

Italiaoggi
19 July 2024
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L’imposta di soggiorno, per il gettito che riesce a garantire, riveste sempre più importanza per i comuni che la deliberano. Istituita nel 1910, dopo un periodo di soppressione, con il dlgs n. 23/2011 è stata nuovamente introdotta. Questa imposta può essere istituita dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni e da tutti gli enti locali inseriti negli elenchi regionali dei comuni turistici e delle città d’arte. Mentre i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori edi comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un contributo di sbarco.

Il citato dlgs 23/2011 dettai principi generali dell’imposta, rimandando all’adozione di un “regolamento” mai avvenuto. Invece, con circolare (nota prot. DAGK/50180/10.3.44/6892 del 21/10/2011) è stato previsto uno schema del citato regolamento, lasciando ai singoli enti locali di deliberare le tariffe, eventuali esenzioni e le varie scadenze. In tale contesto, la Corte dei conti sezioni riunite in sede giurisdizionale, con sentenza n. 22/2016 depositata il 22/9/2016, ha reso i gestori delle strutture ricettive che riscuotono l’imposta agenti contabili assoggettandoli a parifica ed al successivo controllo. Recentemente anche la Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Lombardia con sentenza n. 47/2024, ha confermato la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, tenuto alla resa del conto giudiziale, facendo sussistere la giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di omesso riversamento al comune dell’imposta di soggiorno, anche dopo la modifica normativa introdotta dal dl n. 34/2020 e art. 5 quinquies dl n. 146/2021.

La motivazione di tale deliberazione è la seguente: “Il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile sui gestori delle strutture ricettive in caso di omesso riversamento al comune impositore dell’imposta di soggiorno riscossa dagli ospiti soggiornanti nel territorio comunale, in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in appello, alla cui stregua i mutamenti normativi, recati dall’art. 180, co. 3, dl n.34/2020, art. 5 – quinquies dl n. 146/2021, non hanno intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra gestore e comune che discende dagli ulteriori compiti previsti dall’art. 4, comma 1-ter, dlgs n. 23/2011, così permanendo la qualifica di agente contabile in capo al gestore e la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo contabile dello stesso.

Per quanto riguarda la destinazione del gettito, la Corte dei conti Liguria, nella delibera n. 6/2024, ha fatto chiarezza sul vincolo di destinazione, dichiarando che, può essere destinata a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città. Appare invece scongiurato la sussistenza del vincolo di cassa come previsto dalla delibera n. 17/2023 Sez. Autonomie, alla luce dell’introduzione dell’ art. 6-bis al dl “Coesione” in fase di conversione. Di seguito si illustrano per sommi capi quali sono le difficoltà che si vanno a riscontrare. Ente locale Si ritrova a dover gestire un numero considerevole di agenti contabili esterni. Si pensi che nel 2022, in Italia, si contavano circa 32.425 alberghi e oltre 192 mila esercizi extra-alberghieri, per un’offerta complessiva di circa 5,2 milioni di posti letto – senza avere strumenti idonei, necessari sia per la gestione dell’imposta sia per l’effettuazione di controlli sul territorio e per la verifica di eventuale evasione e del suo recupero. Inoltre, eventuali mancanze di comunicazioni (parifica degli agenti contabili) da effettuare alla Corte dei conti comportano una serie di responsabilità dell’Ente e del funzionario dell’ufficio finanziario di natura civilistico ed amministrativa.

Si fa presente che, la Corte di giustizia tributaria di Roma ha depotenziato ulteriormente gli enti locali per quando riguarda la possibilità di recupero di evasione. Difatti, con sentenza n° 9140/2024, ha dichiarato illegittimo l’accertamento del comune effettuato con l’incrocio dei propri dati con quelli della Questura, questo perché quest’ultimi non consentono di individuare né i pernottamenti effettivi né le situazioni di esenzione. Operatore turistico Nella categoria si racchiude oltre, al tradizionale albergatore, anche gli operatori dei B&B, piattaforme on-line e Airbnb e degli “affittacamere”, si trova in una estrema situazione di difficoltà nello gestire l’imposta. Difatti, in aggiunta alla tradizionale comunicazione che effettua alla Questura competente, con l’introduzione della sentenza 22/2016 sopra citata, è stato investito da due importanti ripercussioni: – la prima di tipo burocratico, con l’obbligo di presentazione, su piattaforma telematica, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, del conto di gestione dell’agente contabile, detto più comunemente “Modello 21”;
– la seconda, con conseguenze ben più rilevanti della prima, è quella dovuta alle varie sanzioni ed eventuali condanne in cui incorrono gli agenti contabili. Difatti, questi nel momento in cui maneggia denaro pubblico, è soggetto alle leggi legate al peculato, quindi con responsabilità sia di natura civilistica sia di natura penale. Infine, con dm del 29/4/2022 è stato aggiunto un ulteriore adempimento, consistente in un ulteriore invio telematico su diversa piattaforma utilizzata per l’invio del modello 21 all’Agenzia delle entrate con il resoconto delle imposte di soggiorno incassate. Revisori contabili Il ruolo di agente contabile impone al revisore di porre particolare attenzione. Il revisore, dovrà effettuare controlli sul gettito, sulle eventuali azioni di recupero evasione, sull’adeguamento del Fcde, sul rispetto dei vincoli e – altro motivo di grande dibattito – accertare il conto giudiziale e la parifica degli agenti contabili. E’ chiaro che con un impianto legislativo così frastagliato e vario, il compito dell’organo di controllo appare arduo non avendo, tra l’altro, validi titoli per l’effettuazione di verifiche dirette. Istituzioni preposte al controllo La normativa in vigore ha creato non pochi conflitti tra la giurisdizione contabile e la giurisdizione tributaria. Tale contrasto, tra l’altro, è in seno alla stessa Corte dei conti, con alcune sezioni schierate per la giurisdizione contabile ed altre che declinano la giurisdizione sulle liti da recupero dell’imposta nei confronti dell’operatore turistico in favore del Giudice tributario. Il sistema sanzionatorio appare, pertanto, eccessivo ed in contrasto con le indicazioni sovranazionali e costituzionali in materia di proporzionalità punitiva. Sotto questo profilo è auspicabile un intervento del legislatore teso a regolamentare la natura dell’imposta ed il sistema sanzionatorio e a riorganizzare il sistema di comunicazione cercando di accorpare le procedure in modo da produrre un unico dato da analizzare uguale per tutti gli enti preposti al ricevimento. In questa ottica, stante l’importanza dell’imposta nel territorio emiliano-romagnolo, Ancrel sez. Bologna, con il coordinamento del presidente della Corte dei conti Emilia Romagna- sez. controllo, Marcovalerio Pozzato, si sta rendendo promotrice di organizzare un “tavolo tecnico” facendo incontrare tutti i soggetti istituzionali interessati, con il fine di analizzare le problematiche sopra emerse e creare un modello da poter proporre e condividere con le autorità competenti.

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