La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza n. 11661/2024, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore che all’esattore.
Se il destinatario deduce la mancata notifica del verbale di accertamento, l’esattore, avendo emesso l’atto opposto, deve essere considerato litisconsorte necessario, poiché una pronuncia di annullamento della cartella potrebbe incidere significativamente sul rapporto esattoriale. Questa decisione chiarisce ulteriormente i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte in tali contenziosi.
Giudizio di opposizione a cartella esattoriale per le violazioni del codice della strada
Nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore che all’esattore
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento