Giudizio di opposizione a cartella esattoriale per le violazioni del codice della strada

Nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore che all’esattore

12 July 2024
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

La Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con la sentenza n. 11661/2024, ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a una cartella esattoriale per sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all’ente impositore che all’esattore.
Se il destinatario deduce la mancata notifica del verbale di accertamento, l’esattore, avendo emesso l’atto opposto, deve essere considerato litisconsorte necessario, poiché una pronuncia di annullamento della cartella potrebbe incidere significativamente sul rapporto esattoriale. Questa decisione chiarisce ulteriormente i ruoli e le responsabilità delle parti coinvolte in tali contenziosi.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento