Riscossione legittima per non iscritti all’albo

di NICOLA FUOCO

La società che sia partecipata nella sua compagine da vari enti pubblici locali è legittimata attivamente alla riscossione dei tributi

3 July 2024
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La società che sia partecipata nella sua compagine da vari enti pubblici locali è legittimata attivamente alla riscossione dei tributi degli stessi anche senza necessità che sia iscritta all’albo nazionale dei riscossori, requisito non previsto dall’art. 52 del dlgs n. 446/1997. È quanto precisato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 660/2024, depositata lo scorso 29 gennaio. Un contribuente si era infatti opposto a un avviso di accertamento Imu per l’anno 2014 notificatogli da una Spa che gestiva le attività di accertamento e di riscossione del predetto tributo locale per vari enti pubblici locali tra i quali risultava anche il Comune di Rocca Priora, titolare del credito tributario intimato sull’imposta municipale. A seguito di rigetto del ricorso in primo grado, la parte privata impugnava la sentenza della Ctp romana insistendo sul principale motivo già rassegnato nell’opposizione principale. Tale era l’eccezione riguardante il difetto di legittimazione attiva in capo alla società di riscossione per carenza di potere. Secondo l’appellante, infatti, la Spa non poteva procedere alla riscossione dei tributi locali per conto del comune in quanto non iscritta nell’albo nazionale dei riscossori. Chiedeva, quindi, previa sospensione degli effetti della sentenza impugnata, l’annullamento dell’avviso di accertamento perché emesso da un soggetto privo di legittimazione attiva. Sia quest’ultimo, concessionario ritenuto privo di potere, che il Comune, ente impositore, non si costituivano in appello. La Corte del Lazio ha però respinto il gravame di parte, confermando la sentenza di primo grado, la quale aveva infatti già considerato che il concessionario, costituito nelle forme di una società per azioni partecipata nella sua compagine sociale da vari enti comunali, aveva un capitale pubblico, quindi sottoposto a obblighi di trasparenza, per i quali non era richiesta, come ulteriore requisito, ai sensi dell’art. 52 del dlgs n. 446/1997, anche l’iscrizione nell’albo nazionale dei riscossori. La legittimazione attiva della Spa che aveva emesso l’accertamento doveva quindi confermarsi, posto che lo stesso art. 52 del citato decreto sul riordino della disciplina dei tributi locali dispone che l’accertamento dei tributi può essere effettuato dall’ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

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