Com’è noto l’art. 67 del decreto-legge n. 18/2020 (conv. in legge n. 27/2020) ha sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi all’attività di accertamento da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vanno ricompresi anche i Comuni.
In ordine alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione di pari durata (85 giorni), l’orientamento dei giudici tributari appare piuttosto oscillante. Per un verso si sostiene che dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo il credito deve ritenersi comunque prescritto (CTP Napoli n. 11587 del 28/10/2021, CTP Caserta n. 394 del 3/2/2022). Per altro verso si ritiene applicabile la proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020 (CTP Caserta n. 2807 del 28/9/2021, CTP Napoli n. 12232 dell’11/11/2021, CTP Napoli n. 12981 del 29/11/2021).
La sentenza in commento si pone in linea con il secondo orientamento (favorevole ai Comuni), che ritiene applicabile il maggiore termine di 85 giorni.
Nel caso in esame l’avviso di accertamento risultava spedito il 22 marzo 2021 (come comprovato dalla relativa raccomandata) e il contribuente l’aveva ricevuto dopo il 26 marzo 2021. La CGT di II grado della Campania ritiene comunque l’avviso tempestivamente notificato al contribuente, applicando il principio di sdoppiamento degli effetti della notifica effettuata a mezzo posta, recentemente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021.
Inoltre i giudici tributari d’appello campani evidenziano che l’art 67 del d.l. 18/2020 ha previsto la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo accertamento riscossione e contenzioso da parte degli uffici preposti nel periodo 8/3/2020 – 30/5/2020 per un totale di 85 giorni con conseguente prolungamento dei termini di accertamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, in sostanza fino al 26.3.2021. Ebbene, la spedizione dell’atto in data 22.3.2021 consente di ritenere rispettato il termine decadenziale pure se l’avviso è stato ricevuto dal contribuente dopo la scadenza del termine del 26.3.2021.
In conclusione la sentenza n. 6771/2022 della CGT di II grado della Campania segna un ulteriore punto a favore dei Comuni.
Si tratta peraltro di una questione sulla quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 6/5/2020, evidenziando lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, posizione confermata dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 6/DF del 15/6/2020 secondo cui l’effetto della disposizione in commento è quello di “spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Si segnala che l’IFEL (fondazione dell’ANCI) con una nota di approfondimento del 2/11/2021 ha fornito indicazioni in ordine agli articoli 67 e 68 del d.l. n. 18/2020, affermando che i termini per la notifica degli avvisi di accertamento sono prorogati di 85 giorni, mentre per la notifica delle ingiunzioni fiscali va considerata la proroga di due anni per quelle in scadenza nel 2020-2021, ovvero di 542 giorni per quelle successive.
L’IFEL ha inoltre chiarito che tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020). Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’articolo 1, comma 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno fissati al 26 marzo 2022 e così via, come indicato nell’apposito schema temporale fornito dall’IFEL.
La proroga non potrà invece riguardare le omissioni successive alla data dell’8 marzo 2020, come nel caso dell’omessa dichiarazione Imu 2019 (scadenza adempimento 31/12/2020) o per l’omesso versamento Imu 2020. Si è infatti al cospetto di termini che iniziano a decorrere dopo l’8 marzo 2020 e che non possono quindi rientrare nel campo di operatività della sospensione.
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