La riscossione coattiva dopo lo stop delle norme covid: le attività da mettere in campo

L’obbligo di pagare a decorrere dal 1° settembre riguarda solo i debiti scaduti all’8 marzo 2020, cosicché solo questi debiti possono già essere oggetto di recupero coattivo. I debiti che, diversamente, all’8 marzo 2020 non erano ancora scaduti, non possono essere oggetto di riscossione forzosa.

13 September 2021
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Il blocco delle attività di riscossione, di competenza degli enti impositori, imposto dal Governo a decorrere dall’8 marzo 2020, nell’intento di contenere i disagi per imprese e contribuenti in genere, originate dai provvedimenti governativi diretti al contrasto dell’emergenza sanitaria da COVID-19, è terminato lo scorso 31 agosto, salvo ulteriori proroghe. Le procedure che, di fatto, erano totalmente impedite riguardavano le azioni di recupero coattivo, sia in relazione alle misure cautelari (fermo veicoli e ipoteca), sia per quanto concerne gli atti esecutivi (pignoramenti).

I debiti esigibili dal 1° settembre

In effetti, l’obbligo di pagare a decorrere dal 1° settembre riguarda solo i debiti scaduti all’8 marzo 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 68, del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), cosicché solo questi debiti possono già essere oggetto di recupero coattivo.

I debiti che, diversamente, all’8 marzo 2020 non erano ancora scaduti, non possono essere oggetto di riscossione forzosa, in conformità a quanto chiarito dalla Circolare n. 25/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, per ulteriori 30 giorni.

I debiti riscuotibili dal 1° ottobre

Nel dettaglio, le fattispecie che hanno 30 giorni in più per il pagamento riguardano:

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