Diniego di autotutela impugnabile solo per vizi propri

Il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri (ad esempio se il rifiuto è illegittimo) e non può consentire di entrare nel merito della pretesa tributaria.

7 September 2021
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Con la sentenza n. 5945 del 13/7/2021 la Commissione Tributaria Regionale per la Campania ha affermato che il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri (ad esempio se il rifiuto è illegittimo) e non può consentire di entrare nel merito della pretesa tributaria, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 20200/2020.

Nel caso in questione il giudizio di primo grado si era concluso con una sentenza di inammissibilità del ricorso, avendo la CTP rilevato come difettasse un legittimo interesse sostenente l’impugnazione del diniego di autotutela, poichè non veniva a essere contestata l’illegittimità del rifiuto, bensì il merito delle pretese tributarie.

Il contribuente propone così appello davanti alla CTR, insistendo nell’ammissibilità del ricorso originario in quanto si contesta l’illegittimità del diniego di sgravio poiché la pretesa tributaria non può essere eseguita in assenza delle cartelle di pagamento. Inoltre l’interesse rilevante all’annullamento dell’atto inesistente sarebbe da individuarsi nel principio generale che non si possa agire in esecuzione di un credito in assenza di un titolo valido.

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