Non è obbligatorio riscontrare l’istanza di autotutela

Un’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile, respingendo il ricorso di diversi albergatori in ordine ad una richiesta di riduzione della TARI.

2 September 2021
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Con la sentenza n. 1916 del 24/8/2021 il TAR Campania – Salerno ha escluso la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile, respingendo il ricorso di diversi albergatori in ordine ad una richiesta di riduzione della TARI.

La decisione ci offre lo spunto per evidenziare che non sussiste alcun obbligo di  rispondere all’istanza in autotutela presentata dal contribuente, essendo espressione di ampia discrezionalità (cfr. Cassazione 4/6/2014 n. 12496; Cons. Stato 3/10/2012 n. 5199; Cons. Stato 6/7/2010 n. 4308).

La questione è stata peraltro definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 181 del 13/7/2017, evidenziando che il contribuente che presenta ricorso in autotutela non ha diritto a ottenere una risposta da parte della Pubblica Amministrazione, affermando che non viola alcun principio costituzionale il fatto che l’amministrazione finanziaria possa ignorare l’istanza di autotutela del contribuente sulla base di valutazioni «largamente discrezionali». Contro l’eventuale silenzio, quindi, non ci sono mezzi di tutela e non è possibile fare opposizione. Al contrario, in assenza di risposta, l’istanza in autotutela si considera rigettata (cosiddetta regola del «silenzio-rigetto» o «silenzio rifiuto»).

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