Si premette che la pronuncia in questione (Cassazione ordinanza n. 20686 del 20/7/2021) riguarda un avviso di accertamento ICI 2007-2009 e quindi si colloca in un periodo temporale con un assetto normativo diverso da quello attuale.
Invero la disciplina dell’ICI, in vigore fino al 2011, prevedeva originariamente la definizione di abitazione principale intesa “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente” (art. 8 comma 2 d.lgs. 504/92). Il legislatore è successivamente intervenuto precisando che per abitazione si intende “salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica” (art. 1 comma 173 lett. b) legge n. 296/2006).
Appare evidente quindi che per l’ICI si doveva considerare l’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente, costituendo la residenza anagrafica una presunzione relativa superabile con la dimostrazione dell’effettiva dimora anche attraverso le utenze dei servizi a rete.
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