“In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 8 per l’immobile adibito ad abitazione principale, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.” (Cass. ord. n. 12299/17, n. 13062/17).
Nel caso di specie i giudici d’appello, con accertamento di fatto sufficientemente motivato, hanno ritenuto, in disparte la scelta del medico curante effettuata dai ricorrenti presso altro comune, che l’elemento presuntivo dei bassi consumi elettrici nel triennio, fosse una sufficiente fonte di convincimento, per ritenere superata la presunzione di residenza effettiva nel comune di Rio dell’Elba, fondata sulle risultanze anagrafiche, in quanto, elemento sintomatico di una presenza nell’abitazione oggetto d’imposizione non abituale.
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