La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, conferma anche per la TIA che in sede di accertamento spetta al Comune dimostrare l’esistenza del presupposto costituita l’occupazione di locali, mentre spetta al contribuente dimostrare e dichiarare l’esistenza delle condizioni che legittimano le riduzioni o le esclusioni.
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9 March 2018
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La Corte di Cassazione, in una recente sentenza del 16 febbraio 2018, conferma anche per la TIA, mera variante della Tarsu, che in sede di accertamentospetta al Comune dimostrare l’esistenza del presupposto costituita l’occupazione di locali, mentre spetta al contribuentedimostrare e dichiarare l’esistenza delle condizioni che legittimano le riduzioni o le esclusioni, in quanto queste «non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti».
Le riduzioni possono essere riconosciute solo se la dichiarazione è presentata nei termini previsti dalla legge o dal regolamento comunale, non potendosi sanare l’omissione a posteriori in sede contenziosa. Per quanto riguarda i magazzini è confermato che un’area che non sia destinata a lavorazioni artigianali e dunque alla produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di rifiuti prodotti in altri locali dell’unico complesso aziendale, va compresa nel calcolo della superficie tassabile, anche se in essa si producono imballaggi terziari, «atteso che i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione».
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