È quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. di controllo della Toscana, nella sentenza n. 41/2018.
Il caso
Nel caso di specie, i legali rappresentanti ed il titolare di una società gestrice di alberghi omettevano di versare al Comune l’imposta di soggiorno, per un importo complessivo di € 79.563,00, violando l’apposito regolamento comunale che prevedeva che il gestore versasse tale imposta al compimento del quindicesimo giorno del mese successivo all’incasso della somma stabilita. Per tale ragione, i trasgressori venivano citati in giudizio dalla Procura erariale.
E’ pacifico, infatti, che il presupposto per la responsabilità amministrativa si sostanzia nell’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito e l’ente pubblico danneggiato, che è configurabile non solo in presenza di un rapporto organico, ma anche quando sia ravvisabile un rapporto di servizio in senso lato (cfr. ad es. Cass. S.U. n. 11229 del 21/05/2014) .
La Corte dei Conti
Nella fattispecie all’esame è di tutta evidenza come l’esercente l’attività alberghiera sia compartecipe dell’attività amministrativa (Cassazione S.U. n. 26942 del 19.12.2014) del comune impositore, anche considerando gli obblighi gravanti sugli albergatori, tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta di soggiorno versata dai clienti e di integrale riversamento della stessa al comune, obblighi sanzionati (fuori dal rapporto di imposta vero e proprio tra comune e singolo cliente pernottante) con specifiche sanzioni amministrative.
Di conseguenza il Giudice ravvisa nella vicenda una responsabilità contabile a titolo di dolo.
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