Secondo l’ente, l’accreditamento e la convezione con il servizio nazionale sarebbero stati sufficienti di per sé a escludere la natura commerciale delle prestazioni.
La Corte ribadisce che l’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. n. 504/1993 spetta quando le attività si svolgono in maniera «non orientata alla realizzazione di profitti» e cioè in modo da escludere gli elementi tipici dell’economia di mercato quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza e da affermare le finalità solidaristiche, anche in base al reimpiego dei proventi. L’esistenza di una convenzione pubblica non equivale affatto a sostenere che le modalità di esercizio dell’attività medesima siano sottratte alla logica commerciale.
Esenzione ICI negata alla fondazione
La Corte di Cassazione disconosce l’esenzione ICI a favore di una fondazione del Bresciano che aveva chiesto l’applicazione delle norme di esenzione in quanto ente non commerciale, riconosciuto come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e come tale dotato di duplice natura di ente ospedaliero ed ente di ricerca.
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