È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3057/2018.
Alla natura meramente ordinatoria del termine di 12 mesi di cui dall’art. 1, comma 3, del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 6411 del 19/03/2014) nonché alla circostanza che “Ove anche l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, saranno le dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, a valere come “rendita proposta”, fino a quando l’ufficio non provvederà alla determinazione della rendita definitiva” (Sent. 16824/2006) consegue l’obbligo del contribuente a corrispondere le somme dovute a titolo di ICI sulla base della “rendita proposta”, indipendentemente dal decorso del termine di cui all’art. 1 cit..
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