Notifica con poste private

La sentenza n. 2173/2018 ha stabilito che nell’ipotesi di notificazione dell’atto di accertamento tramite un’agenzia privata, quindi con una modalità non contemplata dall’ordinamento, si concretizza l’inesistenza giuridica della relativa notifica, che non si sana nemmeno con la proposizione del ricorso.

14 February 2018
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La Corte di Cassazione conferma l’illegittimità della notifica di un atto di accertamento con poste private. La sentenza n. 2173/2018 ha stabilito che nell’ipotesi di notificazione dell’atto di accertamento tramite un’agenzia privata, quindi con una modalità non contemplata dall’ordinamento, si concretizza l’inesistenza giuridica della relativa notifica, che non si sana nemmeno con la proposizione del ricorso.

Fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi di notificazione, continuano ad applicarsi le disposizioni che riservano le notificazioni a Poste Italiane.

Quando il legislatore fa riferimento alla notificazione con «raccomandata con avviso di ricevimento» intende il servizio postale universale, con la conseguenza che la notificazione avvenuta con le agenzie private si deve ritenere inesistente.

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