“In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall’art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della I. n. 296 del 2006, con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”.
Restano tuttavia pesanti criticità sulla valutazione dei requisiti sull’abitazione principale in materia di IMU che deve fare i conti con la Circolare ministeriale 3/DF/2012 che giustifica l’assenza dei componenti della famiglia per ragioni lavorative e personali.
LEGGI LA SENTENZA
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento