Sono queste le conclusioni raggiunte con una lunga e analitica sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato la pronuncia del TAR in merito al ruolo dei gestori di strutture ricettive.
Quando il regolamento comunale qualifichi gli albergatori quali suoi agenti contabili, gli stessi soggiaceranno a tutti gli obblighi che derivano direttamente dalle norme di contabilità pubblica, compreso l’obbligo di presentare al Comune il conto della propria gestione ai fini del successivo controllo espletabile dalla Corte dei conti sulle corrispondenti voci di entrata comunale.
I gestori alberghieri, non essendo né sostituti d’imposta né soggetti passivi dell’imposta di soggiorno dovranno riscuotere detta imposta, anche se da tale attività non potranno ricavarne alcun beneficio economico. In caso di mancato pagamento dell’imposta potrà essere sanzionato solo il cliente della struttura, essendo questo il soggetto passivo dell’imposta.
LEGGI LA SENTENZA del Consiglio di Stato, n. 5545, 27 novembre 2017
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