In particolare ha sostenuto che l’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 che ha parificato il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società (nel caso di specie una s.a.s.), con qualifica di imprenditore agricolo professionale, può avere a riferimento solo le questioni che attengono alle imposte indirette e alla materia creditizia. Da ciò ne consegue che la parificazione fra persone fisiche e società agricole, non può operare in ambito I.C.I., proprio perché applicabile solamente alle fattispecie previste specificatamente dalle disposizioni legislative vigenti.
Occorre rammentare che l’agevolazione in parola discende dal combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, nonché dalle disposizioni dell’art. 58, del d. lgs. n. 446/1997, intervenute per porre chiarimenti in merito all’applicazione delle previsioni, a favore dei coltivatori di terreni agricoli. La norma in materia di I.C.I., ma applicabile anche nel contesto IMU, prevede che per beneficiare delle riduzioni in rassegna, devono sussistere specifici requisiti.
Nell’Ordinanza in commento, la Suprema Corte ha affermato che, come in pronunce precedenti, “le agevolazioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per gli imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, si applicano unicamente agli imprenditori agricoli individuali…”.
Agevolazioni ICI (e IMU) sui terreni agricoli: la Cassazione alterna l’orientamento sulla società agricole
Con l’Ordinanza del 29 settembre scorso, n. 22484, la Corte di Cassazione ha ritenuto che le agevolazioni I.C.I., previste per i terreni agricoli condotti direttamente da Coltivatori diretti (CD) e da Imprenditori agricoli a titolo principale (IAP), non possano essere applicate anche alle società agricole.
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