Il predetto abbattimento, compete in presenza dei seguenti requisiti:
- le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante), ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari), devono avere destinazione residenziale, ma sono escluse quelle rientranti in categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- il comodatario deve destinare l’unità immobiliare ad abitazione principale, ossia deve fissarvi la propria residenza, nonché la residenza abituale,
- il contratto di comodato deve risultare regolarmente registrato,
- il proprietario (comodante) deve possedere un solo immobile in Italia concesso in comodato gratuito,
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre con l’eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ai fini dell’applicazione delle disposizioni in rassegna, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti, nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 (Dichiarazione IMU).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento