La Corte di Cassazione, nella
sentenza n. 17694/2017, afferma che l’
avviso di accertamento intestato ad un
contribuente deceduto, che sia stato
notificato nell’ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell’avviso, sono affetti da
nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma dell’art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’atto impositivo intestato al
dante causa può essere notificato nell’ultimo domicilio di quest’ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno trenta giorni prima, non abbiano comunicato all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del “de cuius” le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario.
LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione, 17 luglio 2017, n. 17694
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