Il tema del visto di esecutorietà va collocato nella fase di riscossione coattiva in quanto, sia la procedura dell’iscrizione a mezzo ruolo, sia la fase preliminare all’emissione dell’ingiunzione fiscale, contemplano l’apposizione di un visto.
Nel caso del ruolo esattoriale, si tratta del visto di esecutività, la cui data coincide con la consegna del ruolo secondo le regole temporali previste nel dm 321/99.
Nel caso dell’ingiunzione, il Regio decreto 639/1910, all’articolo 2, stabilisce che l’ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.
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