Tale disposizione si inserisce nella procedura di internalizzazione di Equitalia nell’ambito dell’Agenzia delle Entrate, a fronte della quale – sempre a decorrere dal 1° luglio 2017 – l’art. 1 D.L. 193/2016 ha previsto, a seguito dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia, l’attribuzione dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate ed in particolare al nuovo ente pubblico economico denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione».
Il nuovo soggetto riscossore subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia (per cui, anche nel momento in cui un Comune dovesse decidere di non continuare ad utilizzare il riscuotitore pubblico, i carichi pendenti dovranno comunque essere riscossi dal nuovo soggetto, fino alla presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 686 L. 190/2014), assumendo la qualifica di agente della riscossione con i poteri dettati dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e potrà svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle Province e delle società da essi partecipate.
A fronte della modifica del soggetto deputato ad effettuare la riscossione (che chiaramente dal 1° luglio opererà in via principale a favore dell’Agenzia delle Entrate), l’art. 2, comma 2 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ha quindi previsto che i Comuni avranno la facoltà di continuare ad utilizzare come strumento di riscossione coattiva anche il ruolo, ma ha subordinato tale decisione all’adozione di una apposita delibera, a mezzo della quale gli enti locali potranno affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle proprie entrate tributarie o patrimoniali, ovvero di quelle delle società da essi partecipate.
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