A stabilirlo, è la risoluzione 64/E del 30 maggio 2017.
Nel corso del 2010, è stata prevista l’introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma (articolo 14, comma 16, lettera e, Dl 78/2010).
Il contributo è incassato dal gestore della struttura e poi riversato al Comune. Tra le modalità di versamento, vi è quella che prevede l’utilizzo del modello F24; a tal fine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 26 luglio 2011, ha istituito gli appositi codici tributo.
La normativa in materia di federalismo fiscale municipale, peraltro, ha previsto che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono, a loro volta, istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (fino a cinque euro a notte).
Pertanto, la risoluzione in esame stabilisce che per il versamento a favore dei comuni, tramite F24, dell’imposta di soggiorno devono essere utilizzati gli stessi codici previsti per il contributo di soggiorno romano.
Quindi, i codici tributo restano gli stessi, anche se sono opportunamente ridenominati:
- 3936: Imposta/Contributo di soggiorno
- 3937: Imposta/Contributo di soggiorno – Interessi
- 3938: Imposta/Contributo di soggiorno – Sanzioni.
Per la corretta compilazione del modello F24, devono essere inseriti nella sezione “Imu e altri tributi locali”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Inoltre, negli appositi campi, devono essere indicati anche il codice catastale del Comune e l’anno a cui si riferisce il versamento.
Infine, la risoluzione ricorda che questi codici possono essere utilizzati solo per i versamenti effettuati a favore di quei Comuni che hanno stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate (il relativo elenco è contenuto nella “Tabella degli enti convenzionati per pagamenti di tributi”, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia).
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