Condizione necessaria per godere dell’esenzione è la conduzione diretta dell’immobile che, pertanto, non deve essere locato, né dato in concessione. A questo proposito si vedano, fra le tante, le pronunce della Corte di Cassazione, n. 22201-22202-22203 del 2008, n. 10335/2015, n 24944/2016, n. 2519/2016 a cui va aggiunta la recente Ordinanza n. 5627 del 24 gennaio scorso, nonché l’ultima Ordinanza, n. 10754 del 3 maggio 2017.
La conduzione diretta è infatti elemento necessario per l’erogazione di servizi di assistenza a categorie svantaggiate che, in caso di locazione, verrebbe a mancare: il punto è stato esaminato in varie pronunce dei giudici di piazza Cavour, fra le quali la sentenza n. 14094/2010, la n. 12497/2014 e nn. 5046 e 21372 del 2015. L’utilizzazione indiretta, perciò, non consente di realizzare il nesso diretto fra soggetto erogatore del servizio e l’oggetto della tassazione. Questo vincolo è tuttavia superato quando l’utilizzazione indiretta si concretizza a seguito di concessione in comodato gratuito e, contestualmente, il comodatario deve svolgere la propria attività all’interno di un rapporto di stretta strumentalità con il soggetto proprietario dell’immobile, per il conseguimento delle finalità istituzionali. Per tale motivo, i giudici con l’ermellino, con la decisione n. 25508/2015, e con le successive nn. 24944 e 25159 hanno ammesso al beneficio dell’esenzione l’utilizzazione “indiretta”, in cui era presente questa “compenetrazione” fra i due soggetti, ossia esisteva un rapporto di stretta strumentalità organica e funzionale, che lo stesso ente ha l’onere di dimostrare.
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