Con il DL 193/2016, le società del gruppo Equitalia sono sciolte dal 1 Luglio 2017 e cancellate dal registro imprese senza alcuna procedura di liquidazione. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all’Agenzia delle Entrate che agirà mediante un ente strumentale, battezzato dalla medesima norma come Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° Luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate-Riscossione”, ente strumentale dell’Agenzia delle entrate, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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