Nella disamina della scorsa settimana è stato affrontato il tema della stima della TARI a consuntivo, nell’ipotesi in cui l’entrata derivante dalla riscossione del tributo sia inferiore ai costi sostenuti. Prima di passare all’analisi della fattispecie inversa, preme segnalare che, proprio per evitare il verificarsi di entrate insufficienti a coprire i costi del servizio, così come individuati dal D.P.R. n. 158/1999, il comma 654bis della Legge n. 147/2013, ha imposto l’obbligo di prevedere il fondo crediti di dubbia esigibilità, per assicurate la copertura generata dai crediti insoluti. A tal fine si rimarca che, qualora il FCDE sia inferiore all’importo considerato congruo, occorre incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo; se invece risulta superiore, si procede allo “svincolo” della quota del risultato di amministrazione non necessaria. Nell’ipotesi in cui il risultato di amministrazione non presenta un importo sufficiente a comprendere il FCDE, per tale quota si registra un disavanzo, da applicare al bilancio di previsione in corso di gestione. Inoltre, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione. In sede di cancellazione di crediti dal conto del bilancio, viene utilizzato il FCDE, procedendo alla riduzione di pari importo della quota accantonata nel risultato di amministrazione. Si rammenta altresì che, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione, non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo accantonato nell’avanzo (occorre tuttavia considerare tutte le procedure del recupero coattivo). A seguito della cancellazione dei crediti dalle scritture finanziarie, è necessario adeguare l’accantonamento all’importo riaccertato dei residui attivi. (per un approfondimento relativo all’aspetto del Fondo crediti di dubbia esigibilità si veda l’articolo del 20 marzo scorso).
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TARI a prova di consuntivo (I Parte)
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