I competenti uffici comunali hanno appena terminato la predisposizione degli atti per l’elaborazione e l’approvazione delle tariffe TARI per il 2017 e già si trovano alle prese con gli adempimenti collegati al consuntivo 2016. Le disposizioni in ambito tributario, dettate dall’
art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, si limitano ad imporre l’integrale copertura dei costi “
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”. Detto obbligo ha diretta derivazione dalla previsione dell’
art. 2, del D.P.R. n. 158/1999, che disciplina le modalità di determinazione delle tariffe, sulla base del cd “metodo normalizzato”. Pertanto, l’obbligo del totale finanziamento degli oneri correlati al servizio attraverso le entrate originate dalla bollettazione TARI, è sancito in sede previsionale: in assenza di tale presupposto, la delibera di approvazione delle tariffe TARI perde di legittimità. Manca invece una specifica normativa, in ambito tributario, che regoli le procedure da seguire in relazione alle dinamiche che hanno contraddistinto le entrate TARI, nel corso dello specifico esercizio finanziario.
In occasione della redazione del rendiconto di gestione, è assai probabile che emergano delle differenze fra le entrate generate dagli introiti TARI ed i costi realmente sostenuti, in riferimento alle voci del PEF, assunte in sede di elaborazione delle tariffe per il prelievo sui rifiuti. E’ quindi più frequente registrare maggiori costi o maggiori proventi, rispetto ad una coincidenza fra le somme di entrata ed uscita. Vediamo allora come occorre operare in tali situazioni contrapposte, esaminando, in questa prima parte, una delle due casistiche possibili.
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