La quantificazione del C.A.R.C. (e del FCDE) in sede di determinazione delle tariffe TARI

L’unico adempimento a cui i Comuni si devono attenere, in ambito di fiscalità locale, per l’anno in corso, riguarda la determinazione delle tariffe TARI, stante il divieto di aumento delle aliquote e tariffe.

20 March 2017
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L’unico adempimento a cui i Comuni si devono attenere, in ambito di fiscalità locale, per l’anno in corso, riguarda la determinazione delle tariffe TARI, stante il divieto di aumento delle aliquote e tariffe per le altre entrate tributarie comunali. I criteri da adottare per giungere all’individuazione di tali tariffe sono dettati dal D.P.R. n. 158/99 (regolamento attuativo del D.Lgs. n. 22/1997, c.d. Decreto Ronchi), a cui rinvia l’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., istitutiva della IUC. La medesima Legge, prevede una deroga, disciplinata al successivo comma 652, applicabile a condizione che le modalità assunte siano conformi al principio comunitario “chi inquina paga”: in tale ipotesi il Comune “può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti”.
Altro aspetto fondamentale, nell’operazione di elaborazione delle tariffe, è l’obbligo di copertura integrale dei costi, imposto dal successivo comma 654 che dispone: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
A questo punto si pone il problema dei costi da considerare in occasione della stima del “montante” delle entrate TARI, per la “copertura” dei costi stessi. La risposta è fornita dall’art. 3, del richiamato D.P.R. n. 158/1999, recante “determinazione della tariffa”, dove, al terzo comma, rinvia al punto 3, dell’allegato 1. Qui sono elencati nel dettaglio i costi, suddivisi in fissi e variabili, da inserire nel P.E.F. redatto dalla società a cui è affidato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, da sottoporre poi all’approvazione del Consiglio Comunale o di altra autorità competente. Fra queste voci è presente anche il C.A.R.C. (Costi di accertamento, riscossione e contenzioso) la cui stima spetta al Comune, quando l’attività di riscossione e accertamento della TARI è gestita direttamente dall’ente. Da non dimenticare che deve essere posto in detrazione il contributo che giunge dal MIUR per il servizio erogato agli istituti scolastici. Se è vero che per gli ordinari costi dell’attività posta in capo al Comune (costi del personale assegnato al servizio, costi di imbustamento e postalizzazzione, costi del software ecc…) è abbastanza agevole determinarne l’ammontare, spesso sorgono ancora dubbi per il calcolo del FDCE.

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