Il Caso
Un Consorzio fra i caseifici impugnava gli avvisi di accertamento per omessa denuncia Ici, per gli anni d’imposta 2002 e 2003, emessi dal Comune di Asiago, sostenendo l’inesistenza della notifica dei predetti avvisi, in quanto privi della relata dell’ufficiale notificatore, il difetto di motivazione degli stessi, con conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del Contribuente), e l’infondatezza nel merito della pretesa dell’ente territoriale, trattandosi di fabbricati strumentali alle attività rurali.
La Decisione
Sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della funzione di conoscenza soprattutto per quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali, giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione (Cass. n. 13105/2012; Cass. n. 25371/2008).
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