Il Caso
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva l’impugnazione avverso la cartella di pagamento relativa a sanzioni per omesso versamento IVA da parte del socio illimitatamente responsabile della società in nome collettivo titolare del debito fiscale.
Decisione della Corte di Cassazione
La responsabilità solidale e illimitata del socio per i debiti tributari della società in nome collettivo si fonda direttamente sulla previsione generale dell’art. 2291 c.c., sicché non è necessario notificare al socio l’avviso di accertamento non impugnato o la cartella di pagamento non adempiuta, essendo sufficiente la notificazione dell’avviso di mora, che ha la funzione sia di precetto che di atto impositivo, e può essere impugnato congiuntamente agli atti presupposti ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. 9 maggio 2007, n. 10584, Rv. 597332; Cass. 10 ottobre 2014, n. 20704, Rv. 632623; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25765, Rv. 633903; Cass. 26 ottobre 2015, n. 21763, Rv. 636997).
LEGGI la SENTENZA della Corte di Cassazione n. 26549 del 21.12.2016
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