La veste di soggetto gestore di pubblico servizio afferente alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate comporta una serie di conseguenze che coinvolgono la questione dell’accesso alle diverse banche dati in possesso dell’ente compresa l’ anagrafe tributaria (SIATEL v2.0 punto fisco)
Le diverse fasi di gestione delle entrate, caratterizzate in larga misura dall’attività di riscossione e accertamento del credito, portano alla costante necessità di verificare dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del soggetto passivo. A questo si aggiunge l’area della certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di requisiti che obbligatoriamente devono essere accettati e sui quali sussiste obbligo di verificare i dati dichiarati.
A tal fine si richiama l’allegato 2 della convenzione standard che viene siglata tra Agenzia delle Entrate e Comuni denominato Catalogo normative di riferimento, che individua le disposizioni di legge attinenti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, nelle quali trovano spazio, nell’elencazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati alle informazioni, anche le società di riscossione pubblica e in genere i soggetti abilitati previsti dall’art. 52 del d. lgs 446/97.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento