L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 82/E afferma che la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP, come nel caso prospettato dall’istante, non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività svolta attraverso un esame fattuale, non esperibile nell’ambito dell’istituto dell’interpello di cui all’art. 11 della Legge n. 212/2000.
IRAP: la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione deve essere valutato con un esame fattuale
L’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 82/E afferma che la verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’IRAP non può essere effettuata mediante la mera valutazione della documentazione prodotta in sede di interpello essendo necessario appurare le concrete modalità di esercizio dell’attività
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