Il Caso: i ricorrenti sono tutti soggetti che gestiscono, quali titolari di concessioni demaniali marittime, stabilimenti balneari sul litorale di S. Felice Circeo e impugnano le delibere approvate dal Consiglio comunale con le quali è stata disciplinata la TARI per l’anno 2014. I ricorrenti, dopo aver premesso che le loro attività sono costituite da un chiosco adibito ad attività commerciale e un arenile, contestano la fissazione delle tariffe
Il Tribunale afferma che il provvedimento di determinazione della tariffa 2014 si basa sull’applicazione del metodo cd. normalizzato disciplinato dal citato D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, normativa la cui applicabilità non viene contestata.
I ricorrenti lamentano che la tariffa stabilita per gli stabilimenti balneari non tenga conto della diversa attitudine alla produzione di rifiuti dell’arenile rispetto al chiosco e neppure del carattere stagionale delle attività ivi svolte. Tuttavia questa censura non considera che la valutazione di questi elementi è insita nel metodo normalizzato, nel senso che i coefficienti previsti dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 158 per la determinazione della quota fissa e della quota variabile per gli stabilimenti balneari già tengono conto delle caratteristiche dell’attività.
Il TAR ricorda, inoltre, che il comune è libero nella propria discrezionalità di scegliere il coefficiente per l’applicazione del metodo normalizzato purchè si mantenga all’interno del range previsto dalle tabelle allegate al D.P.R. e, poiché i coefficienti scelti si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non sarebbe sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa.
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I tributi locali nel 2016
di Cristina Carpenedo
La fiscalità locale è stata interessata da due importanti eventi normativi: la legge 28 dicembre 2015 n. 208, la legge di stabilità per il 2016 ed i decreti legislativi n.ri. 156, 158 e 159 del 24 settembre 2015 di attuazione della delega fiscale (approvata con L. 23 del 11/03/2014).
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